NOVITA' IMU 2020

Novità relative all'IMU per l'anno 2020

1) RATA ACCONTO ANNO 2020
La Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) all’art. 1, comma 738 ha disposto l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti.
Per effetto di tale modifica normativa è stata abolita la TASI ed istituita la nuova IMU, disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi 739 e seguenti. Tali modifiche normative hanno determinato la necessità per gli Enti di procedere all’approvazione di nuovi regolamenti e di nuove aliquote.
In considerazione del periodo di emergenza sanitaria creatasi a seguito del virus COVID 19, nelle more delle deliberazioni per l’adozione delle aliquote IMU per l’anno 2020, ancora in corso di definizione, il versamento IMU in acconto con scadenza 16 giugno potrà essere effettuato computando l’imposta dovuta per il primo semestre con le medesime aliquote in vigore per l’anno 2019.

L’eventuale conguaglio d’imposta potrà essere poi effettuato dal contribuente in sede di versamento del saldo con scadenza 16 dicembre 2020 (applicando per il calcolo del dovuto le aliquote 2020 definitivamente approvate dall’Ente).

Circolare ministeriale 1/df del 18-03-2020


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2) NOVITA’ PER GLI IMMOBILI DEL SETTORE TURISTICO/RICETTIVO
L’art. 177 del D.L. 19 maggio n. 34 recante disposizioni “esenzioni dall’imposta municipale propria IMU per il settore turistico” dispone:
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastali D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Pertanto, l’applicazione della sopra indicata esenzione per la prima rata (in acconto IMU anno 2020) si applicherà per le tipologie di locali indicati e a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A tal fine occorre necessariamente presentare all’ente scrivente specifica autocertificazione su apposito modello (scarica qui) da inviare entro e non oltre il 31/12/2020.

3) CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO assoggettamento unità immobiliare
L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, non locata o data in comodato d’uso, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionato nel paese estero di residenza, non è più equiparata ad abitazione principale (come precedentemente disciplinata dall’art. 13, comma 2 del D.lgs n. 201/2011) e pertanto non è più esente.
A partire dal 01/01/2020 tale immobile è assoggettato all’imposta IMU con aliquota ordinaria in quanto non è stata riproposta nella L. 160/2019 l’agevolazione IMU.

4) CONIUGI SEPARATI – modifica imposizione IMU
La Legge 160/2019 art. 1 comma 741 lettera “c” numero 4) testualmente recita:
c) Sono altresì considerate abitazioni principali:
….omissis…
4) “la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
Per effetto di tale disposizione, a partire dal 01/01/2020, contrariamente alla disciplina applicata nell’anno 2019, il coniuge assegnatario della casa familiare gode dell’assimilazione dell’immobile ad abitazione principale unicamente in presenza di figli allo stesso affidati con provvedimento del giudice.
In assenza di figli, il coniuge assegnatario della casa familiare procederà al versamento IMU dovuto applicando l’aliquota ordinaria.

5) La Legge 160/2019 all’art. 1 comma 744 riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, pertanto nei casi in cui l’aliquota comunale superi lo 0,76% l’imposta eccedente deve essere versata al Comune.

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